RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): dove non c’è o non può essere eletto, deve essere designato un RLS Territoriale

In risposta alla richiesta della Regione Marche di un formale parere da parte della Commissione Interpelli sull’articolo 47 comma 2 del Dlgs 81/08 e s.m.i., “in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità” la Commissione si esprime come segue:

… in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 (aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori)  e 4” (aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori) del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

 

In allegato: INTERPELLO N. 16/2016

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