I materiali derivanti dalla demolizione possono essere riutilizzati?

Cassazione: i materiali derivanti dalla demolizione di edifici sono rifiuti e non sottoprodotti. Non possono quindi essere riutilizzati I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio non possono essere considerati sottoprodotti, ma sono rifiuti. Vanno quindi portati in discarica e non possono essere riutilizzati. Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sentenza 33028/2015, circa l’illecita gestione dei rifiuti (sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la dubbia natura degli inerti da demolizione. Nel caso in esame, il legale rappresentante di un’impresa di costruzioni veniva condannato a seguito del trasporto senza titolo abilitativo e del riutilizzo (realizzazione di un sottofondo stradale provvisorio) di rifiuti speciali non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico. Il ricorrente propone ricorso per Cassazione in base a tali considerazioni: il materiale da demolizione è riconducibile ad un sottoprodotto (per l’assenza di trasformazioni preliminari e la sola frantumazione del materiale dopo la demolizione ed anche per non aver determinato condizioni peggiorative dell’ambiente) in alternativa, anche se il materiale fosse un rifiuto, deve considerarsi applicata la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti utilizzati come sottofondo stradale provvisorio per il transito dei mezzi La Cassazione rigetta il ricorso presentato e conferma la condanna per la gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006). La Cassazione ha chiarito che in base al Codice dell’ambientale (D.Lgs. 152/2006) può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto. La demolizione di un fabbricato, invece, è effettuata per eliminare un manufatto e non per produrre qualcosa. Inoltre, risulta irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio: il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa. Al riguardo, considerando che i rifiuti vanno portati in discarica mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati, è opportuno ricordare le rispettive definizioni: sono definiti rifiuti speciali i materiali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo sono definiti sottoprodotti i materiali che provengono direttamente da un processo di produzione, quindi da un’attività finalizzata alla produzione ottenuta attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che regola l’utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri. 

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