Direttiva Seveso 3, in Gazzetta il nuovo decreto

Il 4 luglio 2012 è stata emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso 3”) intendono: migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi; garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente; garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998. Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del D.Lgs. 105/2015, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Direttiva Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/2005). E’ aggiornato  l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Il decreto legislativo costituisce un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi. Fra le principali innovazioni introdotte, il D.Lgs. 105/2015 reca: il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. Si prevede, infatti, l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11); l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5); le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4); il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27); il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24); La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

FONTE: BibLus-net by ACCA (biblus-net@accasoftware.it)

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