Distacco e contabilizzazione due buone alternative

Distacco impianto centralizzato, ecco gli obblighi e le alternative possibili Il distacco di un condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento è consentito anche senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, a partire dal 18 giugno 2013, come stabilito da numerose Sentenze di Cassazione e dalla Riforma del condominio (legge 220/2012). In particolare, l’art. 1118 del Codice Civile (modificato dalla legge 220/2012) prevede che il singolo condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco però non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi vuole distaccarsi dovrà considerare i seguenti aspetti: necessità di produrre un’apposita perizia tecnica necessità di partecipare comunque a determinate spese condominiali obbligo di dotarsi di canna fumaria Obbligo di perizia tecnica Il condomino che intende distaccarsi dall’impianto centralizzato deve preventivamente dimostrare mediante apposita perizia tecnica, redatta da un tecnico abilitato e specializzato, che tale operazione non provochi conseguenze agli altri condomini del fabbricato. Nel documento devono essere indicati: i consumi effettivi dell’impianto i consumi ipotizzati dopo il distacco l’assenza di potenziali alterazioni negative all’impianto centrale Partecipazione a spese In caso di distacco, il condomino rimane comproprietario della caldaia comune ed è quindi tenuto a partecipare alle spese per la conservazione, la manutenzione straordinaria e la messa a norma della stessa. Rimarrebbe, quindi, escluso solo dalle spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria. Installazione canna fumaria Come previsto dalla legge n. 90/2013, i nuovi impianti di riscaldamento devono essere dotati di canna fumaria. In particolare, l’art. 17-bis al comma 9 prevede che gli impianti termici installatisuccessivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Distacco impianto centralizzato, l’alternativa della contabilizzazione del calore Una valida alternativa per chi vuole gestire in autonomia il proprio riscaldamento è quella di fare ricorso alle valvole termostatiche e alla contabilizzazione del calore, cioè a quei dispositivi che consentono di determinare la temperatura degli ambienti;e di misurare i consumi di energia appartamento per appartamento, consentendo a ciascuno di pagare in proporzione all’utilizzo. Al riguardo, ricordiamo che il D.Lgs. 102/2014 fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l’installazione di: valvole termostatiche contabilizzatori di calore ripartitori di calore dispositivi di termoregolazione nei condomini con riscaldamento centralizzato ed edifici polifunzionali, al fine di procederealla contabilizzazione di calore e alla ripartizione delle spese condominiali in base ai consumi effettivi. Il distacco dall’impianto centralizzato deve, inoltre, tener conto delle ulteriori limitazioni normative in materia di risparmio energetico, termoregolazione e contabilizzazione. Ricordiamo, infine, che l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, se associata alla sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto a condensazione, beneficia della detrazione fiscale 65%.   Fonte: BIBLUS-NET by ACCA

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