Contabilizzazione del calore e detrazione fiscale: l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando l’installazione delle valvole termostatiche può godere delle agevolazioni del 65%

L’agenzia delle Entrate con la circolare dell’8 maggio 2016, n. 16 ha fornito i chiarimenti ad alcuni quesiti formulati dai CAF e dagli operatori del settore relativi alle spese detraibili. Tra le altre questioni affrontate, ha anche chiarito quando è possibile usufruire della detrazione del 65% per l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore e quando, invece, è possibile sfruttare “solo” la detrazione del 50%.

Contabilizzazione del calore e obbligo di installazione valvole termostatiche

L’articolo 9, comma 5, del dlsg 102/2014, prevede che è obbligatoria, nei condomini e negli edifici polifunzionali, l’installazione delle valvole termostatiche per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale.

La data entro cui installare i dispositivi è fissata al 31 dicembre 2016.

Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Contabilizzazione del calore, detrazione del 50% o 65%

L’Agenzia chiarisce che se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 65%, per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Lo stesso vale in caso di pompe: installazione di dispositivi di contabilizzazione in concomitanza della sostituzione dell’impianto esistente con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Se, invece, i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.

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