Acqua

40 anni... ne è passata di acqua sotti i ponti...

Infatti dalla prima cd. “Legge Merli” del 1976 (n°319) che regolamentava tra l’altro le concentrazioni massime di inquinanti in ogni singolo scarico, si è passati attraverso il cd. “Decreto Acque” del 1999 (n°152) che ridisegnava tra l’altro completamente le caratteristiche di scarico e assieme al cd. “Decreto Ronchi” del 1997 (n°22) poneva una netta distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi... arrivando all’odierno cd. “Testo Unico” 152/2006 entrato in vigore alla fine di aprile e successivamente modificato con il DLvo 4/08.

Su questo “Testo Unico” hanno cominciato a dibattere industriali, politici, rappresentanti autorevoli del campo ambientale e a seconda delle testate sulle quali si trovano interviste o articoli vari si entra nella giungla delle interpretazioni:

  • Industriali; ovviamente chi produce si sa ha un occhio e mezzo (o più) al profitto e l’altro mezzo occhio (o meno) alle problematiche di contorno (ad esempio ambientali). Non facciamo riferimento ovviamente a chi a occhi per tutto e che dimostra uguale misura nel contesto prodotto-uomo-ambiente, ma cerchiamo quantomeno di essere realisti.
  • Politici; il nuovo decreto legislativo 152/06 è nato alla fine di una legislatura e i successivi Ministri dell’Ambiente hanno avuto diversa sensibilità nel rileggere norme, scadenze e programmi e ancora oggi se ne vedono delle belle (vedere uno per tutti il melodrammone del SISTRI).
  • Rappresentanti autorevoli; chi lavora da anni nell’ambiente (professori, giuristi, tecnici, consulenti) ovviamente cerca di mettere ordine con fatica alle imprese dei summenzionati attori e invito quindi tutti a visitare i siti internet divulgativi che troverete con facilità attraverso i motori di ricerca.

Questo ultimo suggerimento però vi potrebbe indirizzare nella famosa giungla interpretativa delle norme e delle tecniche… e questo non sarebbe il lavoro del nostro studio.

In estrema sintesi il nuovo D.Lgs. 152/06 alla PARTE TERZA regolamenta:
SEZIONE I:
norme generali in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione.
SEZIONE II:
tutelle delle acque dall’inquinamento.
SEZIONE III:
gestione delle risorse idriche.
SEZIONE IV:
disposizioni transitorie e finali.
Quindi come si diceva il ciclo completo delle acque dalla captazione/sfruttamento allo scarico.
Sono sempre in capo alle Province le autorizzazioni agli scarichi in acque superficiali, suolo o sottosuolo e ai Comuni o gestori nominati le autorizzazioni agli scarichi in fognatura.
L’attività del nostro studio completerà le Vostre necessità con le seguenti possibili azioni:

  • Verifica delle tecniche utilizzate per la gestione del ciclo acqua
  • Verifica della rispondenza alle normative in vigore 
  • Consulenza, verifica ed eventuale supervisione dei lavori di adeguamenti se necessari
  • Preparazione tavole e pratiche per richieste e autorizzazioni varie
  • Gestione delle pratiche presso gli enti competenti fino alla loro risoluzione
  • Formazione del personale, preparazione opuscoli o informative
  • Presa in carico come consulente esterno della responsabilità sulla sicurezza (RSPP) e ambiente

Ultime news

  • Categoria: Lavoro

    È stata annunciata una nuova rivoluzione nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
    Il provvedimento incide su una serie di punti cardine:


  • Categoria: Energia

    Esiste una soluzione per non rischiare che alcune villette che al 30 settembre scorso non hanno presentato una Cilas o un progetto per demolizione e ricostruzione non usufruiscano della possibilità di accedere al superbonus dopo il 30/06/2022: tra


  • Categoria: Energia

    Sul piano tecnico, l’isolamento della facciata presuppone la rimozione e il riposizionamento degli elementi architettonici e decorativi presenti che incide in modo significativo sulla realizzazione del cappotto termico esterno (anche sul piano eco


Pagine

La nostra brochure


Brochure 2016

Agenzia Casa Clima

Michele Viganego

Dicono di noi...